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FAQ

Art. 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico

18/10/2017: 

Sostituzioni

Articolo 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 8 CCNL 22.2.2001, articolo 38, comma 4, CCNL 10.2.2004 e articolo 11, CCNL 3.11.2005 

  1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse. 

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

a. il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27CCNL 8.6.2000 I biennio economico con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

b. valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati. 

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice . 

4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 

5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del dlgs 165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 

6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del d.lgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 25 e segg. del CCNL 3.11.2005 I biennio economico. 

7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 535,05 e per la sostituzione di cui al comma 3 di € 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell’art. 50 del CCNL 8.6.2000 o di quello di cui all’art. 52CCNL 8.6.2000 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 

8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. 

9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l’art. 121 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell’art. 10, comma 2 CCNL 8.6.2000 I biennio economico.

Limite di 36 mesi per i Contratti a Tempo determinato: non trova applicazione per la Dirigenza Medica.

20/09/2017: Non è possibile avere una trasformazione “giudiziale” o “automatica” di un contratto di lavoro a termine ottenuto con avviso pubblico, in contratto a tempo indeterminato anche se si è già in possesso di un contratto a tempo indeterminato in aspettativa presso altra Azienda. A tal fine sarà necessaria una mobilità volontaria, oppure un nuovo accesso concorsuale, previa risoluzione del precedente rapporto con l’azienda.
Va detto, inoltre, che il limite di 36 mesi previsto in generale per la durata del rapporto a termine non trova applicazione per la dirigenza medica (v. D.lgs. n. 81/2005) Ciò detto, l’ingiustificata reiterazione e/o proroga dei contratti a termine del personale medico può qualificarsi come un abuso da parte dell’amministrazione, che può dar luogo ad un’azione di natura risarcitoria, mentre, come detto, la possibilità di chiedere una “stabilizzazione” per via giudiziale è da ritenersi preclusa dal principio costituzionale dell’accesso concorsuale alla dirigenza pubblica.

Ferie non godute all'atto del pensionamento

04/08/2017:  Nel caso di ferie non godute all'atto del pensionamento, potrebbero sussistere i presupposti per la monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto.

Tuttavia, va precisato che, al fine di un possibile riconoscimento in sede giudiziale del diritto alla monetizzazione, può non essere sufficiente la certificazione del responsabile di struttura, essendo in ogni caso necessario che il dirigente avanzi un'espressa richiesta di godimento di tutte le ferie maturate, prima della cessazione del rapporto e che tale richiesta sia formalmente negata dall'Amministrazione. 

Revoca Ferie concesse per sopraggiunte esigenze di servizio

25/07/2017:  L’azienda (e per il suo tramite, il Responsabile di struttura) ha il potere di revocare le ferie concesse per sopraggiunte esigenze di servizio, che possono consistere anche nella necessità di rimodulare i turni di servizio già predisposti per rispettare la normativa in materia di orario di lavoro.
Ciò posto, la contrattazione collettiva stabilisce che “In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie…il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto" (v. art. 21, co. 9, Ccnl 5.12.1996).

Incompatibilità tra conferimento di incarichi dirigenziali e lo svolgimento di altre cariche amministrative

18/07/2017:  Il D.lgs. 39/2013 prevede varie incompatibilità tra il conferimento di incarichi dirigenziali e lo svolgimento di cariche politiche o di funzioni direttive in enti finanziati dall’ Amministrazione interessata.
Lo svolgimento di funzioni sindacali non è affatto menzionato.
In ogni caso, per espressa previsione dell’art. 1, comma 2, lett. j), D.lgs. n. 39 del 2013, per “incarichi dirigenziali”, si intendono “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”.
Dunque, le incompatibilità dettate per gli “incarichi dirigenziali interni” dall’art. 12, commi 3 e 4, D.lgs. n. 39 del 2013 fa riferimento alle posizioni di livello dirigenziale, che hanno esclusivamente contenuto di carattere gestionale.
Viceversa, ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.lgs. n. 502 del 1992 “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza”.
In altri termini, per espressa previsione di legge, accanto a competenze di carattere gestionale, peraltro limitate, in quanto vincolate all’indirizzo dettato dalla struttura gerarchicamente sovraordinata, ossia il dipartimento, i dirigenti di struttura complessa svolgono funzioni e compiti di carattere sanitario e professionale.
Dunque, deve escludersi che i dirigenti medici titolari di struttura complessa svolgano in via esclusiva funzioni di carattere gestionale, con conseguente inapplicabilità agli stessi delle incompatibilità dettate dall’art. 12, commi 3 e 4, D.lgs. n. 39 del 2013.
Per gli stessi motivi, nel caso in esame non è nemmeno applicabile l’art. 53, comma 1-bis, D.lgs. n 165 del 2001, il quale vieta il conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con tali organizzazioni.

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